Statuto

Statuto

   STATUTO DELLA CONFRATERNITA DELLA SACRA SPINA

E DEL GONFALONE NELLA CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE IN VASTO

 

I – NATURA E FINE

 

Art. 1

A norma del Titolo V del vigente Codice di Diritto Canonico, riguardante le associazioni dei fedeli, è costituita nella parrocchia di S. Maria Maggiore in Vasto un’associazione di fedeli, denominata Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone.

Art. 2

La predetta Confraternita tende, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico, della dottrina cristiana, di altre opere di apostolato, iniziative di evangelizzazione, di opere di pietà carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano (can. 298).

Art. 3

Per il raggiungimento delle sue specifiche finalità, la confraternita

  • coopera attivamente a solennizzare le liturgie specifiche della Chiesa di S. Maria Maggiore in Vasto: S. Michele, Assunta, S. Cesario, il Ringraziamento del 31 dicembre e in particolare, la preziosissima reliquia della Sacra Spina;
  • si impegna a promuovere e a diffondere la devozione al Cristo sofferente significativamente espressa dalla citata reliquia con l’auspicio che la stessa chiesa di S. Maria Maggiore possa essere dichiarata Santuario intitolato al medesimo Cristo sofferente;
  • si impegna a sviluppare tutte quelle iniziative culturali opportune alla conservazione del patrimonio storico, artistico e memoriale della chiesa di «Nostra Signora del Vasto».

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell’Ordinario Diocesano ed è tenuta a prestare obbedienza ai suoi orientamenti pastorali ed alle disposizioni canoniche.

Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali dell’ Arcidiocesi.

La confraternita è parte integrante della Parrocchia in cui insiste e partecipa alla vita pastorale della medesima offrendo un rapporto materiale, responsabile e continuativo.

La  sede  della  Confraternita  è nella  chiesa  parrocchiale  di Santa Maria Maggiore in Vasto ( Chieti).

La Confraternita, legittimamente riconosciuta, non può esimersi a non far riferimento all’Ufficio Diocesano per le Confraternite e dall’aderire alla Confederazione Nazionale delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

 

II – APPARTENENZA

 

Art. 4

Sono ammesse tutte le persone che intendono perseguire le finalità del presente Statuto.

Possono far parte della Confraternita i fedeli laici di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Quelli di età inferiore e comunque non inferiore ai 16 anni, possono aderire come aspiranti senza diritto di voto e senza indossare la veste della Confraternita nelle varie cerimonie.

I membri degli istituti religiosi possono aderire all’associazione, a norma del diritto proprio, con il consenso del proprio Superiore (cfr. can. 307, § 3).

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell’interessato con il nullaosta del Parroco dopo il periodo di noviziato.

Si fa divieto di appartenere contemporaneamente a più Confraternite.

Art. 5

Nessuno, legittimamente iscritto, sia dimesso dalla confraternita, se non per giusta causa, a norma del diritto e dello statuto (cfr can. 308). Nei fatti, per giusta causa può essere dimesso l’iscritto che reca danno all’associazione.

Art. 6

I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita morale e cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita.

La vita cristiana e l’impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario.

La Confraternita, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare, a titolo onorifico, “Benemerito” il confratello resosi particolarmente meritevole per il servizio reso alla Chiesa e alla Confraternita, lo stesso godrà di tutti i diritti e privilegi propri della Confraternita, e in particolare potrà indossare la mozzetta con i ricami specifici per tale titolo onorifico.

Art. 7

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

  1. a)    per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e/o mancato pagamento della quota annuale;
  2. b)    per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all’Ordinario diocesano.

Art. 8

L’abito ufficiale è formato da una tunica bianca, una mozzetta azzurra con la croce e la spilla, simbolo della Confraternita.

Ogni fratello deve provvedere per proprio conto a possedere la divisa della Confraternita, che deve essere richiesta al Maestro dei Novizi, il quale riceverà una somma, stabilita dal Consiglio Direttivo a titolo di rimborso spese occorse per la realizzazione.

E’ obbligo ai confratelli di partecipare alle pubbliche manifestazioni di fede e di culto, e ognuno vestirà il proprio abito di rito, pulito, ordinato, con decoro e dignità. Se possibile indosserà sempre pantaloni scuri e calzature nere.

E’ assolutamente vietato farsi sostituire da chi non fosse regolarmente incorporato nella Confraternita.

 

III – LINEE OPERATIVE

 

Art. 9

Per il raggiungimento delle proprie finalità, gli iscritti possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore (cfr. can. 310).

La Confraternita amministra liberamente i propri beni, salvo il diritto dell’autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell’associazione (can. 325).

Art. 10

La Confraternita ha facoltà di emanare regolamenti interni riguardanti l’associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni (cfr. can. 309).

 

IV – ORGANI SOCIALI

 

Art. 11

Gli organi sociali della confraternita sono:

  • Assemblea degli iscritti;
  • Consiglio Direttivo;

Art. 12

L’Assemblea, composta da tutti i confratelli soci effettivi è il supremo organo deliberativo della Confraternita.

Essa è convocata, ordinariamente, dal Priore per verificare l’andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione annuale del Priore, il rendiconto economico annuale, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari; delibera su atti di straordinaria amministrazione.

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dall’Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell’ordine del giorno ed affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei confratelli, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei fratelli presenti o rappresentati.

In forza dell’art. 6 approva l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da sette confratelli che a sua volta eleggono il Priore, Vice Priore con incarichi specifici, Segretario, Tesoriere, Maestro dei Novizi, Maestro di Cerimonia, consigliere con incarichi specifici, tutti eletti dall’Assemblea per un quinquennio.

L’incarico a componente del direttivo è rinnovabile per un ulteriore quinquennio a seguito di votazione.

Le elezioni si svolgono a norma del Can 119, 1° comma C.I.C. e sono presiedute da un delegato arcivescovile.

Venendo a mancare uno degli eletti, subentra, ove esiste, il primo non eletto che resta in carica fino al termine del quinquennio, in mancanza l’incarico sarà assunto, ad interim, da un componente del direttivo; al Priore subentra il Vice Priore.

Art. 14

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all’ordinaria amministrazione.

Il Priore eletto inizia l’esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell’Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall’ufficio con decreto dell’Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 15

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del quinquennio, inoltre gli viene dato un incarico specifico.

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali e ha cura della sede della Confraternita.

Il Tesoriere ha l’amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale ed ha la cura dei beni della Confraternita.

Art. 16

Il Maestro dei Novizi è nominato dal Consiglio Direttivo, è il primo collaboratore dell’Assistente spirituale nella formazione religiosa e liturgica dei confratelli.

Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l’esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per amore alla Confraternita.

Il noviziato degli aspiranti Confratelli ha la durata di sei mesi.

E’ compito del Maestro dei Novizi:

  •  spronare i Novizi alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
  •  esortare i Novizi a non disertare gli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato.

Al termine del noviziato il Maestro farà conoscere all’Assistente spirituale ed al Consiglio il suo parere, esprimendo, secondo coscienza, il nullaosta o il veto per la professione di ciascuno.

Il Maestro dei Novizi partecipa, con diritto di voto, alla seduta del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Maestro di Cerimonia è nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di curare tutte le funzioni (celebrazioni liturgiche, processioni, esequie) provvedendo che queste si svolgono in ordine e con contegno serio. E’ a stretto contatto con l’Assistente spirituale in ogni liturgia ove è presente la Confraternita nelle varie fasi organizzative.

Art. 18

L’Assistente Spirituale, nominato dall’Ordinario Diocesano e che di norma coincide con il Parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa, con voto consultivo, al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea.

Almeno una volta al mese terrà una catechesi ai Confratelli e avrà cura della crescita del loro cammino di fede e della loro formazione permanente per una partecipazione attiva alla vita degli organismi ecclesiali e civili, impegnati nella promozione umana; manterrà i rapporti con l’Ordinario diocesano per quanto attiene la vita spirituale della Confraternita e l’attuazione degli orientamenti pastorali della diocesi nella prospettiva di una Chiesa comunione.

L’Assistente Spirituale è il solo responsabile della vita liturgica e perciò, avrà cura del dignitoso svolgimento delle celebrazioni sacre.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell’Assemblea.

In particolare:

– delibera ed autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione,

– cura l’esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea e chiede all’Ordinario diocesano la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo propone all’assemblea gli atti di straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del Can 1281, devono essere preventivamente autorizzati dalla competente Autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex-voto.

 

V – I BENI DELLA CONFRATERNITA

 

Art. 20

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, da  beni mobili ed immobili, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi e che vengono destinate senza alcun lucro alle necessità di culto, di manutenzione dei mobili e degli immobili in quanto tuttora esistenti per la cura della reliquia della Santa Spina e per promuovere tra i confratelli opere di carità a beneficio preferibilmente della Parrocchia e delle necessità diocesane.

L’amministrazione è regolata da canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro.

Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite.

E’ vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall’Assemblea e presentato all’Ordinario Diocesano entro il 31 marzo dell’Anno successivo unitamente ad una relazione sulla vita, attività e situazione religiosa e morale della Confraternita; la relazione deve essere vistata dall’Assistente Spirituale o dal Parroco.

La quota annuale è stabilità dal Consiglio Direttivo.

Nel bilancio annuale vanno inserite tutte le entrate e tutte le uscite anche quelle destinate alle attività caritative e sociali.

Art. 21

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di dieci anni o se il numero degli iscritti è inferiore a venticinque per più di due anni.

In caso di estinzione della confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico riconosciuto ed indicato dal Vescovo Diocesano, seguendo la procedura prevista dall’Art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede.

Art. 22

In presenza di particolari circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, l’Arcivescovo può nominare, ai sensi del can. 318 del Codice di Diritto Canonico, un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita in sostituzione degli Organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Commissario deve adoperarsi attivamente al fine di ricreare i presupposti per procedere a nuove elezioni non oltre il termine di un anno.

Nel caso in cui le nuove elezioni danno esito negativo, ogni decisione in merito alla Confraternita sarà assunta dall’Ordinario diocesano.

Art. 23

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Diritto Canonico e le leggi italiane applicabili agli enti ecclesiastici.

 

VI – MEMORIA STORICA DELLA CONFRATERNITA

 

Art. 24

Per valorizzare quanto previsto dall’art. 3, l’assemblea può nominare un consulente di storia patria esterno alla stessa Confraternita. Deve essere personalità di chiara fama che condivide le finalità del citato articolo e può, se necessario, partecipare alle sedute del consiglio direttivo e degli altri organi sociali.

Art. 25

La Confraternita favorisce la partecipazione dei giovani per conservare e consegnare alle future generazioni la memoria della comunità ecclesiale di Santa Maria Maggiore e della Città.

 

Disposizioni transitorie

Il presente  statuto andrà  in vigore  con  l’approvazione.

Santa Maria Maggiore in Vasto,  li 13 gennaio 2011

Il Priore

Antonio D’Annunzio

Il Segretario

Massimo Stivaletta

 

LO STATUTO